Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: obbligo o opportunità, la protagonista è la Governance

Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: obbligo o opportunità, la protagonista è la Governance

Il Decreto Legge n. 14 del 12 gennaio 2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII), nato con l’obiettivo di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e per fare in modo che anche in Italia, come nel resto dell’Unione Europea, si applicasse il principio della ‘rescue culture’, il salvataggio dell’impresa.

L’entrata in vigore della nuova disciplina, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata posticipata più volte a causa dell’emergenza Covid: dopo un primo rinvio al 1° settembre 2021, lo scorso 6 agosto è stato approvato il decreto-legge che rimanda nuovamente al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Già a partire dal 15 novembre 2021 è prevista l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, mentre dal 1 gennaio 2024 entreranno in vigore strumenti di allerta, che coinvolgeranno tutti gli imprenditori: individuali, collettivi, imprese agricole e imprese minori.

Il principio al quale si è ispirato il nuovo Codice della Crisi di Impresa è: Prevenire è meglio che curare.

In quest’ottica acquisisce un’importanza fondamentale il concetto di governance aziendale del rischio d’impresa, intesa come una serie di regole, procedure e strumenti per la prevenzione e la mitigazione del rischio: il Codice prevede infatti, da parte degli imprenditori, l’adozione di un sistema di controllo interno che, attraverso l’attivazione di procedure diagnostiche, sistematiche e continuative, consenta di misurare il rischio economico-finanziario d’impresa. L’obbligo per gli amministratori di predisporre un assetto organizzativo tale da rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi è già entrato in vigore in data 20 novembre 2020, come sancito dall’art.40.

Il Codice introduce inoltre l’obbligo di nomina di specifici organi di controllo per le società che per due esercizi consecutivi superino almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Tali organi di controllo societario, nelle figure di sindaci e revisori, avranno il compito di “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione”, effettuando periodiche valutazioni del rischio di insolvenza e monitorando costantemente i cosiddetti ‘strumenti di allerta’.

Tra gli strumenti dell’allerta rientrano specifici indici ed indicatori della crisi definiti dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) che, applicati ai bilanci aziendali, possono segnalare situazioni di difficoltà.

Cerchiamo di capire la differenza tra indice e indicatore:

l’indice è un rapporto tra due numeri ed ha lo scopo di comparare due entità: gli indici di bilancio mettono a confronto grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie derivanti da dati di natura contabile. Si tratta quindi di un valore oggettivo, che non tiene conto delle specificità dell’azienda.

L’indicatore, d’altro canto, è la somma di uno o più fattori anche ambientali, che avrà come effetto un risultato finale dato dalla somma dei singoli fattori; il PIL è un esempio di indicatore.

Ma indicatori e indici saranno sufficienti a valutare la sostenibilità e la continuità aziendale nell’era post Covid? La pandemia, non prevista e non prevedibile, al momento della stesura del nuovo CCII, ha messo e continua a mettere a dura prova anche le più tempestive ed opportune strategie ed assetti aziendali, catapultandoci in un contesto ben diverso e lontano da quello ordinario.

Per questo motivo, in via obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni e altamente consigliato per la piccola e media impresa, si è reso necessario includere nelle valutazioni anche informazioni di carattere “non finanziario”.  La pandemia ed i suoi effetti hanno messo in luce la necessità di affiancare alle tradizionali informazioni derivanti dal bilancio, l’analisi di altri fenomeni aziendali ‘intangibili’ introducendo indici qualitativi (KPI) quali misuratori di valore sostenibile nel tempo.

A differenza dei sopracitati indici definiti dal CNDCEC, che si basano sulle risultanze contabili e sono quindi oggettivi e tangibili, questi indici qualitativi si basano sui caratteri distintivi di ogni azienda.

Insieme, tali indici definiscono l’impresa sia per la ricchezza generata in termini monetari sia per quanto riguarda il capitale umano, relazionale, strutturale, ambientale ed intellettuale (ad esempio il rischio di perdita di know-how per abbandono del personale, o il numero dei reclami pervenuti/anno)

In sintesi, all’imprenditore è richiesto di monitorare l’andamento della sua impresa con lo scopo principale di salvaguardarne il valore, di tutelarne i livelli di occupazione e di mantenerne la continuità. È quindi importante attivarsi quando le cose vanno bene, quando sembrano inutili e non viene percepito il problema in modo che si possano testare e monitorare gli strumenti introdotti affinché le misure adottate risultino efficaci all’occorrenza: di qui il concetto di “PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE”.

È indiscusso che per tutte le aziende, in particolare quelle di dimensioni più ridotte, il raggiungimento della compliance a questa serie di adempimenti e gli interventi organizzativi necessari si concretizzano in costi ragguardevoli. Tuttavia, più che come costi sarebbe opportuno considerarli investimenti: tanto il nuovo CCII quanto il cambio di mentalità derivante dalla situazione economica causata dalla pandemia, ci presentano l’opportunità di rivedere i modelli di gestione aziendale traendone dei vantaggi.

L’elaborazione degli indici richiede una raccolta precisa e puntuale dei dati, divenendo una fonte preziosa, per l’imprenditore, di informazioni utili alla misurazione delle performance e dei risultati aziendali nella totalità dell’attività. L’abitudine alla visione prospettica, inoltre, favorisce l’inserimento di modelli previsionali e correttivi che sono alla base della programmazione e pianificazione aziendale.

In più, per incentivare e supportare gli imprenditori che attivano le procedure di allerta e puntano alla risoluzione della crisi in modo concordato, il disegno di legge prevede anche una serie di benefit, come la non punibilità dei delitti fallimentari o la riduzione delle sanzioni per i debiti fiscali.Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza porta con sé quindi una serie di obblighi da rispettare, ma anche diverse opportunità da cogliere per migliorare l’operatività e la resilienza dell’organizzazione: Alfa Group è al Vostro fianco nella progettazione e creazione dei modelli di controllo necessari all’adempimento degli obblighi del CCII e all’adozione di un sistema di governance aziendale, supportandovi nella raccolta e rielaborazione dei dati provenienti dal Vostro gestionale (SAP, RHD, SIGLA) o da qualsiasi altra fonte a disposizione dell’organizzazione (excel, word, testo, sql, hana, oracle, web service, …).

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